Il Contratto di Agenzia – Studio Legale Guelfi

Il Contratto di Agenzia. Alcune caratteristiche del sistema italiano. Vediamo alcune caratteristiche del contratto di agenzia in Italia.

L'accordo economico collettivo

Innanzitutto, nell’ordinamento giuridico italiano, l’agente di commercio può essere una persona fisica o una persona giuridica, una società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni) o una società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice).

In Italia, il contratto di agenzia è disciplinato dall’articolo 1742 del Codice Civile e dagli accordi economici collettivi che, se applicati, prevedono un trattamento più favorevole per l’agente individuale.

Gli accordi economici collettivi disciplinano tutti gli aspetti del rapporto di agenzia, come le provvigioni, i termini di preavviso, il trattamento di fine rapporto, la malattia e gli infortuni, la gravidanza.

L’applicazione dell’accordo economico collettivo è generalmente concordata dalle parti o, in caso di controversia, può essere disposta d’ufficio dal giudice.

L’accordo economico collettivo, in particolare, riconosce una serie di diritti inderogabili a favore dell’agente, quali:

  • l’applicazione dell’indennità di licenziamento;
  • l’applicazione della retribuzione di merito.

Si tratta di somme che il contratto collettivo economico quantifica in misura più favorevole al singolo agente. Tuttavia, questo sistema non si applica ai rapporti di agenzia con agenti incorporati.

 

La Fondazione Enasarco.

L’accordo di agenzia presuppone che l’impresa preponente sia iscritta alla Fondazione Enasarco, quale ente nazionale di assistenza agli agenti e rappresentanti di commercio.

L’iscrizione all’Enasarco è obbligatoria, in quanto il semplice esercizio dell’attività agenziale richiede l’iscrizione dell’impresa all’Enasarco.

L’Enasarco effettua anche ispezioni di controllo per verificare la natura del rapporto di agenzia e il rispetto degli obblighi contributivi da parte delle imprese preponenti.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che operano in Italia per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri con sede o filiale in Italia devono essere iscritti alla Fondazione Enasarco.

I preponenti stranieri che non hanno una sede o una filiale in Italia devono iscrivere i loro agenti presso la Fondazione se operano abitualmente o svolgono una parte sostanziale della loro attività in Italia.

Esiste anche la possibilità di iscrivere gli agenti che, pur non essendo soggetti all’obbligo di iscrizione a causa della loro attività abituale all’estero per conto di una società estera, ne facciano richiesta.

In questo caso, l’agente è autorizzato a pagare il contributo obbligatorio a proprie spese.

Se avete bisogno di assistenza legale e fiscale sul Contratto di Agenzia in Italia perché utilizzate agenti sul territorio italiano per sviluppare la vostra attività, contattateci:

Studio Legale Guelfi & Associati – Avv. Cristina Guelfi
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