Il commercio frontaliero delle opere d’arte. Informativa, per esercenti e privati, sulla riforma dei reati contro il patrimonio culturale e la criminalità trans-nazionale di settore: l’ordinamento italiano si adegua alla Convenzione di Nicosia
Tradizionalmente, in Francia, con la primavera, si inaugura, per l’antiquariato, la stagione di qualificati eventi, a partire, quest’anno, dal 50° SALON D’ANTIQUES di Antibes.
L’arte, insomma, come volano di crescita post-pandemia, costituisce un’imperdibile occasione per commerci e scambi culturali, soprattutto fra territori di confine, ai quali, per questa ragione, si prevede che accederanno, per lavoro, passione o mera curiosità, le tante persone che apprezzano la capacità dei borghi francesi di adeguarsi a queste opportunità; così, ad esempio, il villaggio di Isle-sur-la-Sorgue si identificherà con la sua fiera, tanto quanto Cannes col Forville o Mentone col Brocante.
Ma, da ora in poi, i venditori ed i compratori, anche non professionali, che pur intendessero trattare i propri affari dall’estero, a quali regole dovranno attenersi, circa i loro rapporti con l’Italia, per evitare di commettere illeciti puniti, spesso gravemente, col carcere?
Lo scorso 23 marzo, nella nostra nazione, è entrata in vigore la legge n°. 22/22 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale).
Un mutamento epocale per tutti gli attori che, a vario titolo, si occupino di arte: privati, collezionisti, mercanti, piccoli antiquari, case d’aste e restauratori.
Dalla lettura degli articoli di questa disciplina, si ricava la sensazione di un intervento su una materia che, pur bisognosa di una ponderata riforma, ha finito per criminalizzare, potenzialmente, però, una fascia di popolazione internazionale, eletta perchè colta, con un trattamento irrispettoso, facendola apparire quasi come dedita ad alimentare, strutturalmente, il riciclaggio di capitali sporchi.
Una riforma assolutamente giusta, invece, sotto altro profilo, poichè accoglie le istanze che fanno, del patrimonio culturale, interno ed internazionale, quella testimonianza identitaria di popoli diversi: i beni culturali, insomma, sono considerati, oggi più che mai, una risorsa insostituibile per le generazioni attuali e future.
Segnatamente, si è attuato il divieto delle condotte offensive dei beni culturali, l’individuazione di sanzioni rigide, effettive e dissuasive, la cooperazione tra le autorità inquirenti per la consultazione e lo scambio di informazioni (artt.3-11-14-19 e 21 della Convenzione di Nicosia).
Non soltanto prevenzione e repressione, ma, affermazione dei principi costituzionali, per i quali, il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata (art. 9,Cost.), da cui, la scelta di utilizzare la legislazione antimafia per confiscare i patrimoni illecitamente accumulati con danno ai beni culturali e per colpire, con sanzioni interdittive, le società responsabili di tali reati, considerando come il traffico dei beni culturali, ex se , risulti fenomeno criminale trans-nazionale, secondo, solo, al commercio di armi e di droga.
Insomma, una grande sfida, con un dispiegamento di mezzi eccezionali, di fronte a minacce talora invisibili: in primis, il commercio di antichità online attraverso i social media ed il Deep Web.