STUDIO LEGALE GUELFI & ASSOCIATI
Residenza Fiscale in Italia. Quali sono i nuovi criteri di connessione?
Nel contesto delle disposizioni applicative della riforma fiscale, il decreto legislativo n. 209/2023 dedicato alla revisione della fiscalità internazionale è stato pubblicato e prevede, tra le varie novità, l’introduzione di nuovi criteri per identificare la residenza delle persone fisiche e giuridiche in Italia.

Si tratta di cambiamenti sostanziali che possono potenzialmente influenzare la posizione dei contribuenti “entranti” e “uscenti” dal territorio dello Stato italiano e dalla sua sfera di sovranità fiscale. Possono inoltre avere ripercussioni sull’applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione.
I cambiamenti sono in vigore e applicabili a partire dal 1° gennaio 2024.
- La residenza delle persone fisiche. Il nuovo concetto di domicilio fiscale.
(Confronta Art. 2, comma 2 – di seguito)
Le novità rilevanti riguardanti l’acquisizione della residenza in Italia sono le seguenti.
- L’attribuzione esplicita di importanza alle “frazioni di giornata” per determinare se il contribuente risiede in Italia per la maggior parte del tempo,
- La definizione del domicilio, ora inteso come il luogo in cui sono principalmente sviluppate le relazioni personali e familiari della persona,
- L’introduzione, come criterio di collegamento, della semplice presenza sul territorio dello Stato,
- L’eliminazione del criterio di collegamento rappresentato dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposizione.
Il criterio delle “frazioni di giorno” è particolarmente rilevante nel caso di persone molto mobili che trascorrono brevi periodi in Italia durante l’anno; si tratta in particolare di persone situate in Stati limitrofi all’Italia, come la Svizzera, Monaco e la Francia.
Il criterio della “semplice presenza” sul territorio dello Stato pone alcuni problemi rispetto alle convenzioni internazionali concluse dall’Italia nel campo della doppia imposizione, che, d’altra parte, considerano il concetto di residenza e di domicilio come criterio esclusivo ai fini della residenza fiscale.
Il criterio del domicilio inteso come il luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiari non è neanche facile da applicare perché, nel contesto sociale attuale, le relazioni familiari possono oggi raggiungere livelli di complessità che rendono difficile la localizzazione degli interessi personali. Abbandoniamo quindi il concetto di domicilio civile, inteso come il luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiari.
Infine, l’ultima novità in materia di residenza fiscale riguarda l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente che, indipendentemente dagli altri criteri di collegamento, sebbene sia un criterio formale, è in grado di stabilire la residenza fiscale in Italia e di sottoporre i redditi a tassazione, indipendentemente dall’esistenza di un legame sostanziale con il territorio dello Stato. Si pensi alle persone che effettivamente si sono trasferite all’estero e che hanno dimenticato di farsi cancellare dall’anagrafe della popolazione.
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2. La residenza delle persone giuridiche. Le nozioni di “gestione effettiva” e “gestione ordinaria” sono introdotte.
La disciplina della residenza delle persone giuridiche è riformata intervenendo sui criteri di collegamento (ai sensi dell’articolo 73 del Tuir).
Con l’entrata in vigore della riforma, i criteri di collegamento per identificare la residenza fiscale con il territorio dello Stato sono individuati nel luogo di direzione effettiva o di direzione principale (Confronta Art. 73 qui sotto).
La nozione di “sede di direzione effettiva” coincide con il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche. Essa attua il criterio di localizzazione adottato in tutte le convenzioni italiane contro la doppia imposizione attualmente in vigore.
Il criterio della “gestione ordinaria” sul territorio dello Stato è identificato nell’esecuzione continua e coordinata degli atti di gestione ordinaria riguardanti l’impresa o l’ente nel suo complesso.
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3. Le Conclusioni
Per le persone fisiche, il criterio di diritto civile del domicilio è quindi sostituito dall’indicazione che il domicilio è il luogo dove le relazioni personali e familiari del contribuente sono principalmente sviluppate, e il criterio della presenza fisica sul territorio dello Stato è aggiunto, senza pregiudizio del criterio di diritto civile della residenza.
Questi criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo di imposizione, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Anche le frazioni di giorno sono prese in considerazione per il calcolo dei giorni.
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