Il Covid e la libertà di circolazione e di soggiorno nei comuni italiani della Liguria anche al confine con la Francia

Pochi mesi fa, sarebbe stato impensabile prefigurare uno scenario comparabile a quello attuale;
Il y a quelques mois, il aurait été impensable d'imaginer un scénario comparable à celui d'aujourd'hui

Solo in alcuni film dal contenuto catastrofico, infatti, era stata paventata la prospettiva, apparentemente comica, che, invece, nel quotidiano stiamo da tempo drammaticamente scontando (a tacer del dramma dei decessi e dei ricoveri) a causa delle penetranti, quanto legittime, limitazioni a molte libertà.

Se è vero che, in questo caso, il livello di compressione degli spazi individuali è regolato dal diritto sulla base dei risultati della ricerca scientifica e dei protocolli sanitari, è altrettanto incontestabile come non sia dato prevedere quando avverrà la normalizzazione per via delle note incertezze legate a due incognite:la disponibilità di un farmaco risolutivo ed il tempo occorrente per sottoporre tutta la popolazione mondiale a vaccinazione.

Sicchè, sono diventati improvvisamente desueti i principi costituzionali a garanzia delle libere circolazione od associazione nello Stato, laddove la parola d’ordine è limitare gli incontri, gli assembramenti, il lavoro in azienda o in fabbrica, in ossequio al distanziamento, regola aurea universale per ostacolare la circolazione del virus.

Questa breve introduzione conduce all’individuazione della regola cardine che presiede ad ogni scelta imposta dalla situazione contingente, ovvero l’art. 16 della Costituzione, a mente del quale:<<Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.>>.

Ovviamente, tale disposizione riguarda i cittadini e gli stranieri nel loro complesso intesi, soprattutto se appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea.

Così, gli italiani ed i francesi saranno a tutti gli effetti equiparati sul piano dei diritti e dei doveri, eccezion fatta per eventuali limitazioni che dovessero imporsi a cagione di una momentanea implementazione del contagio.

Al momento, fra Italia e Francia non esistono vincoli o sbarramenti di sorta!

Dunque, occorre considerare come, nella nostra nazione, le Regioni, anche quelle dotate di autonomia, non possano procedere alla chiusura del proprio territorio, come sostenuto da taluno nei giorni scorsi, essendo ciò di competenza dello Stato centrale, nelle sua varie articolazioni: governo e parlamento.

Nell’ottica di fornire un servizio ai privati ed alle aziende che avessero necessità o che intendessero spostarsi dalla Francia all’Italia, di seguito alcune regole comuni da osservare in seno ai comuni liguri per evitare la comminatoria di sanzioni, ma, soprattutto, col fine, più generale e preminente, di tutelare e tutelarsi dal virus.

Si rappresenta che è stata anticipata dal governo l’entrata in vigore, a breve, di una norma che imporrà indistintamente a tutti – salvo alcuni soggetti che per età e per patologie dovessero essere esenerati per legge – l’uso della mascherina su tutto il territorio nazionale italiano.

Si analizzino alcune situazioni particolari – in vigore ancora per qualche giorno o, puramente per qualche ora – le quali saranno, a breve superate, dal rigore del provvedimento che obbligherà tutti (cittadini e stranieri) ad indossare la mascherina in Italia.

Comune di Ventimiglia:obbligo della mascherina h 24 per chiunque si sposti in città.In tal senso, questa centro di confine ha anticipato il provvedimento nazionale. Interpretando il Dpcm del 7 agosto 2020 e le parole del ministro della Salute Speranza, il sindaco ha stabilito non sussistere l’obbligo di tampone per i frontalieri che si rechino in Francia o nel Principato di Monaco e per i francesi che si trattengano in Italia fino a un massimo di 36 ore.

Comune di Imperia: obbligo di avere con sé la mascherina da indossare solo in assenza di distanziamento ed in tutte le situazioni in cui non sia possibile il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone, fatti salvi i familiari e conviventi. Sono esclusi da tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con disabilità incompatibili con tale protezione. Igiene costante delle mani.

Comune di Bordighera: non viene segnalata alcuna deroga alla normativa nazionale. Pertanto vige l’obbligo di mascherine al chiuso e nei luoghi aperti dove non si possa mantenere il distanziamento. Coloro che si trovino all’estero possono entrare in Italia per raggiungere la persona con cui hanno una stabile relazione affettiva, anche se non convivente. Confermatala distanza di un metro sui treni. Per gli spostamenti da e per la Francia od il Principato di Monaco, non

si registrano differenti disposizioni rispetto a quelle testè richiamate.

Comune di Sanremo:non viene segnalata alcuna deroga alla normativa nazionale. Pertanto, vige l’obbligo di mascherine al chiuso e nei luoghi aperti dove non si possa mantenere il distanziamento. Coloro che si trovino all’estero, possono entrare in Italia per raggiungere la persona con cui hanno una stabile relazione affettiva, anche se non convivente. Confermatala distanza di un metro sui treni. Per gli spostamenti da e per la Francia od il Principato di Monaco, non si registrano differenti disposizioni rispetto a quelle testè richiamate.

Comune di Genova:obbligo di indossare la mascherina anche in luoghi pubblici e aperti al pubblico in alcune vie e piazze a ridosso del Porto Antico fino alla barriera doganale del porto.

Le sanzione prevista per chi sia sprovvisto di mascherina è di natura amministrativa ed ammonta ad € 400, con una riduzione ad € 280 se versata entro cinque giorni dalla formale contestazione dell’infrazione. Mentre, per chi abbandonasse mascherine o guanti per strada od in altro luogo pubblico, la sanzione potrebbe giungere fino ad un massimo di € 3000.j

Di seguito alcune procedure valevoli anche per i francesi (al pari degli italiani) su tutto il territorio nazionale.

1)Caso del francese che manifestasse segni di una possibile alterazione da covid per strada o in un locale pubblico: le forze dell’ordine controllerebbero la persona ed allerterebbero i servizi sanitari che interverrebbero per accertare se il soggetto fosse affetto da covid o meno. Tanto le forze dell’ordine che i servizi sanitari citati sono sforniti di poteri coercitivi; sicchè, lo straniero non potrebbe essere trattenuto se non si volesse sottoporre ad esami medici, fatta salva la possibilità di una sua denuncia all’Autorità Giudiaria di molto successiva a seguito di un’eventuale e difficoltosissima indagine penale da cui si appurasse che questi avesse contagiato (senza che si sia stabilito se fosse ammalato o meno di covid) altre persone.

2)Caso del francese in transito in Italia, che non soggiornasse in albergo. Se affetto da covid o con manifestazioni di tale patologia, le forze dell’ordine richiederebbero l’intervento dei servizi sanitari e, se il soggetto collaborasse ed accettasse limitazioni della propria libertà personale, verrebbe sottoposto a tampone ed eventualmente posto in quarantena presso l’Azienda sanitaria territoriale.

3)Caso del francese in Italia, che soggiornasse in albergo.Se affetto da covid o con manifestazioni di tale patologia, le forze dell’ordine richiederebbero

l’intervento dei servizi sanitari e, se il soggetto collaborasse ed accettasse limitazioni della sua libertà personale, verrebbe sottoposto a tampone ed eventualmente posto in quarantena presso il suo albergo.

Altro profilo, invece, attiene alla responsabilità giuridica di natura penale e civile per il soggetto infetto che contribuisse al contagio, quindi alla diffusione del virus.

Ferma restando la difficoltà di espletare accertamenti giudiziari a riguardo da parte dei vari Paesi, occorrerebbe cautelarmente evitare di spostarsi dal proprio domicilio ed, a maggior ragione, di recarsi all’estero in caso di manifestazioni sintomatiche assimilabili a quelle del covid, anche supportati dalla certezza di esami di laboratorio che comprovino che il soggetto non ne sia affetto.

Ciò in quanto la situazione potrebbe comunque indurre le autorità ad adottare provvedimenti limitativi della sfera individuale del soggetto

Infine, le sanzioni previste dal codice penale italiano per i delitti colposi contro la salute pubblica (ed attinenti alla diffusione colposa di epidemia che dovesse essere accertata successivamente all’entrata in contatto della persona con altre) sono molto severe, oscillando fra un minino di tre ed un massimo di dodici anni di reclusione, oltre a tutte le conseguenze risarcitorie derivanti da tali ipotesi.

Insomma, dati complessi ed in continua evoluzione per un’estrema sintesi da cui trarre essenziali informazioni di natura pratica e di uso comune

Avv.Giuseppe Maria Gallo

  • Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
  • Avvocato Penalista Foro di Genova
  • Ambasciatore di Genova nel Mondo
Facebook
Twitter
LinkedIn
Torna in alto