Il recupero del credito transfrontaliero: l’ordinanza di sequestro conservativo del conto corrente bancario.

Il Regolamento U.E. n. 655/2014, entrato in vigore a decorrere dal 18 gennaio 2017, ha istituito la procedura denominata European Account Preservation Order (EAPO) volta ad ottenere l’emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari dei debitori transfrontalieri.

A far data dal 1° dicembre 2020 è inoltre entrato in vigore il D.Lgs. n. 152 del 26.10.2020 che ha consentito di adeguare la normativa nazionale al predetto Regolamento in maniera concreta, sì da consentire di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Al fine di poter accedere alla procedura predetta debbono essere soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: il conto corrente bancario deve essere detenuto in uno Stato Membro UE diverso da quello in cui il creditore è domiciliato, il credito oggetto della domanda deve essere di natura civile o commerciale, il creditore non deve aver già iniziato un’azione equivalente in un altro Stato ed infine, deve essere in possesso di un titolo esecutivo.

Tale ultimo requisito, tuttavia, è l’unico superabile poiché è possibile ottenere il sequestro conservativo anche fornendo al giudice competente la prova del fumus boni iuris e del periculum in mora a fondamento del proprio diritto.

Giova appena sottolineare come il requisito del fumus boni iuris comporti per il creditore la necessità di dover dimostrare la sussistenza di elementi idonei a far ritenere presumibile l’esistenza del proprio diritto di credito, mentre il termine periculum in mora indica la necessità di fornire prove sufficienti circa la sussistenza di un rischio concreto che giustifichi il “congelamento” del conto bancario del debitore.

Si sottolinea inoltre, come la procedura europea volta ad ottenere la predetta ordinanza di sequestro consenta di evitare di convocare anticipatamente il debitore che quindi, verrà informato del provvedimento di sequestro conservativo solo quando questo avrà già prodotto i propri effetti.

In conclusione, possiamo affermare che tale procedura presenti un notevole vantaggio per il creditore: l’emissione dell’ordinanza all’insaputa del debitore implica l’impossibilità per il debitore di sottrarre i propri fondi al sequestro.

Per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva del debitore, il Regolamento europeo ha previsto alcuni meccanismi di tutela, tra i quali, va certamente annoverato il dovere per il creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura e per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore.

È inoltre prevista la possibilità che venga istituita una garanzia alternativa in una forma ammessa dal diritto dello stato membro a carico del creditore, mentre per il debitore, invece, è prevista la possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro non appena avutane notizia.

Per quanto attiene l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo dei conti bancari in Italia, l’art. 5 del D.Lgs. 152/2020 ha stabilito che venga azionata secondo le modalità stabilite dall’art. 678 c.p.c. per il pignoramento presso terzi.

Infine, il predetto decreto legislativo ha altresì concretizzato la possibilità per il creditore di ottenere l’autorizzazione ad individuare il conto bancario del debitore.

Infatti, qualora il creditore abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti correnti presso una banca transfrontaliera di cui è privo di qualsiasi riferimento, potrà adire l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione affinchè venga autorizzato a rinvenire tali dati.

Concretamente, qualora il creditore francese volesse azionare l’ordinanza europea di sequestro conservativo ai danni di un debitore italiano, potrà rivolgersi al giudice del luogo di residenza del debitore stesso che gli consentirà di individuare il conto corrente con le modalità telematiche di cui all’art. 492 bis del Codice di Procedura Civile.

Qualora il debitore straniero avesse il conto corrente in Italia, ma non anche la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, si dovrà adire il Presidente del Tribunale di Roma che consentirà l’acquisizione delle informazioni bancarie.

La Francia, da parte sua, non è intervenuta con particolari adeguamenti nomativi, se non quello introdotto con Legge 2019-222 del 23 marzo 2019 che ha consentito all’ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale di ricercare informazioni relative ai conti del debitore presso l’archivio nazionale dei conti bancari e simili.

Resta pertanto da vedere quali sviluppi giurisprudenziali avrà la concreta applicazione del decreto legislativo nell’ordinamento italiano.

A CURA DI…

Avv. Luisa Bergamino

Studio Legale Bergamino

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