La legge applicabile al contratto di agenzia transfrontaliero

Nell’ambito del contratto di agenzia stipulato tra un preponente italiano ed un agente francese diventa dirimente stabilire quale sia la legge applicabile al contratto, poiché questa determinerà l’eventuale inefficacia di alcune clausole contrattuali e, al medesimo tempo, colmerà le lacune in tale ambito.

Nel caso in cui le parti non abbiano scelto la legge di riferimento, troverà certamente applicazione la legge francese, ossia quella del luogo di residenza dell’agente in conformità a quanto previsto dall’art. 4 lett. b) del Regolamento Roma I.

L’art. 3 del medesimo Regolamento, invece, consente espressamente alle parti la possibilità di scegliere la legge applicabile al contratto, ma tale scelta va effettuata tenendo presente che, una volta individuata la normativa di riferimento, troveranno applicazione anche le norme imperative dell’ordinamento prescelto.

Con il termine norme imperative si indicano quelle norme che, stante la loro importanza, non possono essere derogate per volontà delle parti e possono essere di due tipologie: “semplicemente imperative” o “internazionalmente imperative”.

Le prime possono essere derogate attraverso la sottoposizione del contratto ad un’altra legge, mentre le seconde devono essere rispettate in ogni caso, ossia anche quando il contratto sia stato disciplinato da una normativa straniera.

In particolare, è fondamentale comprendere se la normativa francese relativa all’indennità di fine rapporto nell’ambito del contratto di agenzia sia una norma imperativa e, in caso di risposta affermativa, quale natura abbia.

Il quesito non è certo di poco conto ove si consideri che l’ordinamento d’oltralpe non prevede un limite massimo nell’ammontare delle indennità di fine rapporto a favore dell’agente di commercio.

A tal proposito, la Corte di Giustizia europea ha adottato una posizione di compromesso e, con la sentenza “Unamar” del 2013, ha stabilito che, nell’ambito del contratto di agenzia, il giudice nazionale ha il potere di applicare eventuali norme imperative del proprio ordinamento in luogo della legge che sarebbe altrimenti applicabile per scelta delle parti.

I giudici francesi, a tal proposito, hanno assunto una posizione molto più chiara ed hanno stabilito che la disciplina dell’agente di commercio costituisce una norma a tutela dell’ordine pubblico interno e non una legge internazionalmente imperativa.

Tale orientamento, confermato dalla Corte d’Appello di Parigi il 13 febbraio 2020, consente pertanto alle parti di derogare alla disciplina francese relativa al contratto di agenzia poiché questa si ritiene essere una normativa c.d. “semplicemente imperativa”.

La conseguenza di tale assunto però è quella di dover stare attenti anche al giudice che dovrà occuparsi di dirimere l’eventuale contenzioso poiché, qualora fosse il giudice francese, questi sarà costretto ad applicare tutte le norme imperative del proprio ordinamento anche nel caso in cui le parti abbiano scelto la legge italiana.

In conclusione, nella redazione di un contratto internazionale di agenzia transfrontaliero, qualora si voglia evitare l’annoso problema di dover corrispondere l’indennità di fine rapporto così come prevista dall’ordinamento francese, le parti dovranno prevedere contestualmente la sottoposizione del contratto alla legge e, in via esclusiva, al giudice italiano.

A CURA DI…

Avv. Luisa Bergamino

Studio Legale Bergamino

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